Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale ( IUC), basata sui seguenti presupposti impositivi: - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta da: - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
•Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; •la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; •ai sensi dell’art. 1, comma 671 della L. n. 147/2013, relativamente alla TASI, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; •nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Per l’anno 2014 il Consiglio Comunale ha deliberato di determinare la TASI a carico dell’occupante nella misura del 30% dell’ammontare complessivo dovuto, mentre il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare dovrà corrispondere il restante 70%.